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Data di pubblicazione: 14 gennaio 2009

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Domanda

Gent.le Redazione
a seguito di sopralluogo effettuato presso una proprietà privata è emerso che il titolare su una porzione del terreno adibita ad agrumeto vi erano parcheggiate alcune autovetture.
A nostra richiesta il proprietario ci forniva contratto di locazione di posto auto a 12 persone e complessivamente da costoro chiedeva un canone mensile di euro 420,00 quale rimborso spese di registrazione e altro. Il contratto risulta essere regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Imposte dirette e il reddito percepito (420,00 x 12 mesi) inserito nella dichiarazione dei redditi. Orbene preciso che per tale attività il proprietario non risulta essere in possesso di altra documentazione-autorizzazione e che lo stesso non ha realizzato alcuna opera edilizia o proceduto a taglio di alberi per tale parcheggio e che vi erano presenti n° 3 estintori in loco.
Alla luce di ciò occorrerebbe conoscere:
1. la normativa di riferimento per l'attività di parcheggio;
2. il caso prospettato deve essere sanzionato? Se sì quali sono le violazioni da contestare al proprietario (e anche agli utilizzatori?)?
3. Quali sono le verifiche che vanno poste in essere e quale è l'iter completo di esse?
4. E' possibile far parcheggiare in un terreno privato le autovetture a titolo gratuito?
Grazie






Risposta a cura del Dott. Massimo Linarello (Ufficiale di P.M. del Comune di Perugia).

Le problematiche che ci avete posto ci permettono di completare e riunire il quadro sull'attività di parcheggiatore già affrontato in precedenti quesiti (
L'attività di parcheggiatore abusivo, 2/1/09;
L'attività di parcheggiatore, 7/8/08;
L'attività di parcheggio, 30/7/08;
Parcheggiatori privati, 18/5/05).
Inizieremo dall'iter delle verifiche
in modo che l'attività di controllo segua un determinato rigore logico. Prima di tutto bisogna individuare quale tipo di attività si sta controllando, distinguendo a tal fine l'attività di rimessa (o autorimesse) dall'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine).


1) L'attività di rimessa.
Per l'attività di rimessa era prevista la licenza
ex art. 86 TULPS, ma a seguito dell'abrogazione operata dal DPR 480/01 tale attività è soggetta alla mera denuncia di inizio di attività (art. 1 DPR cit.) al comune ove l'attività si svolge. Tuttavia bisogna capire cosa rientra nel concetto di "rimessa" in quanto la citata norma manca di una definizione espressa. Non avendo altri parametri si potrebbero ricavare per analogia dal D.M. 20/11/81:
-
"Autorimessa": Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli; si distinguono in parcheggi e rimesse.
-
"Parcheggio": Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli eseguita dal conducente per l'accesso, l'uscita e il parcamento dei veicoli stessi.
-
"Rimessa": Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita da personale addetto, a mano o a mezzo di dispositivi meccanici.
ed dal D.M. 1/2/86:
-
"Autorimessa": area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Dai due decreti ministeriali sulla sicurezza dei locali estraiamo quindi due dati importanti.
1) le rimesse sono
aree coperte, per cui un terreno privo di strutture adibito a parcheggio non può esser considerato tale.
2) le tettoie aperte
almeno su due lati non sono considerate autorimesse.
Quindi un'area per essere considerata rimessa deve essere coperta ed avere almeno tre lati chiusi.
Dal punto di vista sanzionatorio,
in presenza di una "rimessa", la mancata comunicazione di inizio attività non ha una sanzione diretta, né penale, né amministrativa, anche se rimane doverosa la comunicazione al Prefetto che potrebbe adottare un'ordinanza di sospensione o divieto
ex art. 3 DPR n. 480/01.
Non si può escludere che le modalità di presentazione di questa d.i.a. vengano disciplinate dal Comune con apposito regolamento in base all'autonomia riconosciutale dalla carta costituzionale, in quando il DPR 480/01 è stato emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340 prima della riforma costituzionale dell'art. 117. Quindi la violazione di un apposito regolamento comunale comporterebbe la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis D.lgs. 267/00.
Invece per le
aree coperte che non rientrano nel concetto di "rimessa" non è possibile né pretendere alcuna denuncia di inizio attività, né sanzionare in alcun modo.


2) L'attività di parcheggiatore
Quando l'attività non viene esercitata in aree coperte (rimesse), bensì
in aree aperte, vengono in rilevo le considerazioni che abbiamo già effettuato in un precedente quesito che brevemente sintetizziamo.
L'attività di parcheggiatore o guardiamacchine era disciplinata dall'
art. 121 TULPS ed era soggetta ad iscrizione in apposito registro dell'autorità di PS. A seguito dell'abrogazione del citato articolo ad opera del DPR 311/01, non pare che vi siano più elementi per poter configurare lo svolgimento di questa attività a determinate prescrizioni. Vedasi ad esempio la seguente sentenza del T.A.R. Bari Puglia, sez. II, 01 luglio 2005, n. 3072
"
Con atto notificato il 18.10.1996 la sig.ra ****, esercente
attività di guardiamacchine ambulante
, ha impugnato l'atto del Prefetto di Bari e l'atto del Sindaco di Bari, meglio precisati in epigrafe, con i quali è stata revocata l'iscrizione al registro esercenti mestieri ambulanti ex art. 19 u.c. D.P.R. 616/77 per ragioni di ordine pubblico. (omissis). La questione all'esame (revoca dell'iscrizione al registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza) ha perduto interesse per effetto dell'art. 6 c. 1 lett. b) del D.P.R. 28. 05. 2001 n. 311 recante norme di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni disciplinate dal testo unico della legge di pubblica sicurezza, che ha abrogato il meccanismo di istituzione dell'apposito registro e del relativo obbligo d'iscrizione per i soggetti che esercitano il mestiere di ambulanti, previsto dall'art. 121 I e II comma del R.D. 18. 06. 1931 n. 773, con la conseguente
liberalizzazione
dell'attività relativa."
Tuttavia l'attività non può considerarsi completamente liberalizzata in quanto l'
art. 7 c. 15 bis C.d.S., introdotto dal D.L. 151/03 (convertito in L. 214/03), prevede una sanzione amministrativa per l'attività svolta abusivamente in modo diretto o indiretto, salvo che il fatto non costituisca reato.
Quindi inizialmente bisogna vedere se la fattispecie è penalmente punibile. I reati che normalmente vengono in considerazione sono la truffa (art. 640 c.p.), l'estorsione (art. 629 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), invasione di terreni od edifici (art. 633 c.p.).
- Se l'attività di parcheggiatore viene svolta "in luoghi di privata dimora od
appartenenze di essi", contro il consenso espresso o tacito del detentore del bene si applicherà l'
art. 614 c.p.,
- mentre "
in terreni od edifici" si applicherà l'
art. 633 c.p. In particolare per quest'ultima fattispecie (art. 633 c.p.), che è quella che ha maggiori elementi di similitudine con quella amministrativa, la qualificazione della condotta in termini di "arbitrarietà" non è più riconducibile dopo l'abrogazione dell'art. 121 TULPS alla carenza di autorizzazione di PS, bensì alla sola mancanza di consenso con il proprietario o detentore del bene.
Bisogna infine capire quando sia possibile applicare la sanzione amministrativa dell'
art. 7 c. 15 bis C.d.S., perché la norma non elenca i casi in cui l'attività sia da considerarsi "abusiva" e quindi illecita, bensì lascia all'interprete l'annoso compito.
Anzitutto dove: su "strada", sia essa un'area pubblica o privata destinata ad uso pubblico (vedi definizione in TAR Napoli, Sez. II, 06 luglio 2006 / 19 ottobre 2006, n. 8671), in particolare la sanzione amministrativa si applicherà
- per
l'area pubblica in tutti i casi in cui, in assenza di concessione per parcheggi a pagamento, il luogo della violazione
non sia qualificabile in termini di terreno od edificio
ex art. 633 c.p. (ad esempio sulla carreggiata);
- per le
aree private destinate ad "uso pubblico" (ad esempio una strada vicinale o un parcheggio) quando viene svolta
con il consenso
domini, in quanto l'attività del parcheggiatore, sottraendo il bene alla destinazione generalizzata senza corrispettivo, assume il carattere di abusività. Senza tale consenso la fattispecie diventa penalmente punibile
ex art. 633 c.p. (o art. 614 c.p.)
Per le
aree private ad uso privato non vi sono prescrizioni, né sanzioni (così pare configurabile il Vs caso specifico).


3) Il titolo gratuito
Due considerazioni sul parcheggio a
titolo gratuito. La presenza o meno di un corrispettivo non ha alcuna incidenza per le considerazioni che sono state sopra esposte perché le fattispecie penali tutelano principalemente il bene giuridico della proprietà immobiliare, mentre la fattispecie amministrativa (art. 7 c. 15 bis C.d.S.) si concentra sull'abusività della condotta e sulla destinazione pubblica dell'area. Il prezzo o canone di locazione è un elemento del contratto che serve esclusivamente a fini della qualificazione civilistica del negozio.
La gratuità del contratto atipico di parcheggio può avere ad esempio rilevanza ai fini della configurabilità di esercizio di attività d'impresa o meno, così come era stato deciso per l'attività di autorimessa in vigenza dell'art. 86 TULPS "
La semplice temporanea cessione del godimento di uno spazio (come l'utilizzo di un suolo privato da parte del proprietario per il parcheggio, a pagamento, di autovetture), integrando un mero uso delle facoltà dominicali, non rientra nella definizione di "esercizio di rimessa " di cui all'art. 86 r.d. n. 773 del 1931 (che postula, per converso, un'attività economica organizzata di tipo imprenditoriale, sia pure minima e di livello elementare) e non richiede, pertanto, l' autorizzazione prevista da detta disposizione." (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 22 marzo 2002, n. 1590).


4) Il mutamento di destinazione d'uso del terreno
Se non è possibile considerare l'area come rimessa, né ravvisare reati o configurare l'attività del parcheggiatore come abusiva, una possibile sanzione potrebbe derivare dalla violazione della disciplina del Testo Unico sull'Edilizia. Segnaliamo in tal senso la recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 19 giugno – 1 ottobre 2007, n. 5035 "
Le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario di un bene immobile, che configurano un mutamento della destinazione d'uso, richiedono l'autorizzazione dell'Ente locale: ne deriva che la modificazione della destinazione di un appezzamento di terreno da agrumeto e giardino in parcheggio scoperto comporta una modificazione della destinazione d'uso e, quindi, è necessaria l'autorizzazione del Comune." Bisognerebbe a questo punto effettuare una segnalazione all'ufficio tecnico comunale e verificare, compatibilmente con la normativa regionale se il mutamento di destinazione d'uso richiede un permesso per costruire o una d.i.a., con tutto quello che ne consegue. (art. 10 c. 2 e 3 DPR 380/01). Vedi anche Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102 del 2003.

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